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1. Ambito di validità e di applicazione (stato al 19.04.2011)
Queste Condizioni Contrattuali Generali (CCG) stabiliscono il contenuto e lo svolgimento di contratti/incarichi di traduzione tra:
Colist GmbH, Langang 19, A-9841 Winklern, n. di registro imprese FN:312833z, - di seguito chiamato il traduttore – e il cliente – di seguito chiamato il committente.
Altre condizioni, in particolare le Condizioni Contrattuali Generali del committente, non trovano applicazione, anche se non esplicitamente contraddette dal traduttore. Valgono esclusivamente le CCG del traduttore.
Queste CCG vengono riconosciute all’atto dell’incarico da parte del committente e sono valide per la durata dell’intero rapporto contrattuale. Modifiche e integrazioni necessitano della forma scritta. Una modifica dell’offerta scritta necessita parimenti della forma scritta. Accordi accessori verbali non sono stati stipulati.
Anche qualora il committente agisse per conto terzi, il traduttore stipula il contratto esclusivamente col committente, che deve adempiere puntualmente ai propri obblighi di pagamento, indipendentemente dalla serietà nei pagamenti del cliente finale.

2. Incarico di traduzione
2.1.
Un incarico di traduzione risulta commissionato, nel momento in cui il committente accetta il preventivo spuntando la casella CCG (e in questo modo conferma anche di aver letto e accettato le CCG) e clicca sul bottone “accetta il preventivo”.
2.2
L’area soci è protetta da un nome utente e una password. Il committente è responsabile che all’area soci abbiano accesso solo le persone autorizzate e deve conservare segreta la propria password. Il committente risponde comunque del pagamento della fattura in tutti i casi in cui un collaboratore e un’altra persona che hanno accesso all’area soci commissionano una traduzione.
Il committente è tenuto a dare immediata comunicazione scritta di un uso improprio dell’area soci compiuto a suo nome da terzi.

3. Ambito e fornitura della traduzione, preventivo
La traduzione viene eseguita in modo accurato. L’ambito della prestazione comprende essenzialmente soltanto il lavoro di traduzione. Si fa esplicitamente notare, che l’ambito della prestazione non include alcun tipo di verifica, come p. es la verifica della correttezza di una determinata scelta lessicale nella traduzione, in grado di produrre o escludere conseguenze (legali) desiderate dal committente.
Eventuali esigenze specifiche (p. es formati particolari, ecc.) vanno concordati e pagati separatamente.
Per la traduzione di un qualsiasi testo, il committente ha la possibilità, una volta che la traduzione è pronta, di richiamarla all’interno della propria area soci. Con l’invio all’area soci, la traduzione viene considerata consegnata al committente.
Il preventivo viene calcolato secondo scienza e coscienza da parte del traduttore. La precisione non può tuttavia essere garantita. Se alla fine del lavoro dovesse risultare un costo maggiore, il traduttore informerà prontamente il committente.

4. Dovere di collaborazione e chiarimento da parte del committente
4.1.
IL traduttore si riserva il diritto di porre domande al committente in caso di punti oscuri del testo originale oppure di tradurre il testo secondo scienza e coscienza in forma globalmente comprensibile.
4.2.
Il committente si impegna a fornire al traduttore solo testi/immagini/materiali liberi dai diritti di terzi. Si fa esplicitamente notare che il traduttore non è tenuto a verificare se al committente competa il diritto di far tradurre i testi di partenza. Piuttosto il traduttore parte dal presupposto, e gli è lecito farlo, che al committente competano tutti i diritti. Il committente deve manlevare e tenere indenne il traduttore da qualsiasi pretesa di terzi. Se il traduttore dovesse essere fatto oggetto di rivendicazioni giudiziarie o extragiudiziali da parte di terzi, il traduttore informerà il committente o lo chiamerà in causa. Se il committente non partecipa al contenzioso o non reagisce all‘informazione il traduttore ha facoltà di riconoscere la pretesa e tenersi indenne nei confronti del committente. Questo senza considerazione della legittimità della pretesa avanzata.
4.3.
Il committente è tenuto a informare il traduttore degli scopi di utilizzo della traduzione prima della presentazione dell’offerta. Il committente deve nello specifico comunicare se la traduzione è destinata alla pubblicazione o/e deve essere utilizzata a scopi legali e/o pubblicitari e/o per procedure legate a brevetti e/o ad altro fine per cui risulti importante un particolare tipo di traduzione del testo da parte del traduttore. Se tuttavia il committente non informa il traduttore sull’uso della traduzione, il traduttore parte del presupposto che la traduzione serva al committente solo per propria informazione.
4.4.
Il committente può utilizzare la traduzione solo per gli scopi indicati. Nel caso in cui il committente utilizzi tuttavia la traduzione ad altri scopi, il committente non avrà alcun diritto a risarcimenti da parte del traduttore.
4.5.
La correttezza terminologica e tecnica del testo di partenza rientra esclusivamente nel campo di responsabilità del committente.
5. Termine di consegna/ Forza maggiore
5.1.
Un termine di consegna preciso deve essere concordato per iscritto ed essere confermato per iscritto dal traduttore. Il committente deve comunicare prima se il termine di consegna della traduzione è per lui una componente essenziale dell‘incarico e, in caso di consegna ritardata, non avrebbe più interesse alla traduzione stessa (contratto a termine fisso).
5.2.
Il traduttore tuttavia non è considerato in ritardo, se la prestazione non ha luogo in seguito a circostanze al di fuori della sua responsabilità. In caso di forza maggiore (p. es. conflitti di lavoro, guerre, guasti dei mezzi di comunicazione, nonché avvenimenti imprevedibili e non influenzabili da parte del traduttore stesso che pregiudicano in modo significativo la possibilità da parte del traduttore di tener fede agli impegni contrattuali) il traduttore dovrà informare il committente il più rapidamente possibile. Le cause di forza maggiore autorizzano il traduttore e il committente a recedere dal contratto. Il committente dovrà tuttavia corrispondere al traduttore un adeguato risarcimento per prestazioni già fornite/spese so-stenute.
5.3.
Il termine di consegna di base non vincolante è di 7 giorni lavorativi. Un termine di consegna più breve necessita di un esplicito accordo scritto. A partire da 3.000 parole non vale più il termine non vincolante di 7 giorni, ma il tempo di consegna deve essere concordato di volta in volta per iscritto e confermato per iscritto dal traduttore.
5.4.
Condizione per il rispetto del termine e della scadenza di consegna, anche in caso di un contratto a termine fisso, è il puntuale invio di tutti i documenti necessari da parte del committente, nonché l’osservanza delle condizioni di pagamento pattuite e di altri obblighi. In caso di non osservanza, il termine di consegna si allunga corrispondentemente.

6. Protezione dei dati / Confidenzialità
Il traduttore si impegna a trattare l’incarico di traduzione in modo confidenziale. Il committente acconsente espressamente a che tutti i dati, soprattutto quelli riguardanti la persona, vengano memorizzati ed elaborati con ausili automatici ai fini dello svolgimento del rapporto contrattuale.
Il committente si dichiara d’accordo a ricevere informazioni, newsletter e pubblicità circa nuove offerte e temi relativi alla traduzione e alla ditta Schrall GmbH. Il consenso relativo ai paragrafi in grassetto è revocabile in qualsiasi momento.
Inoltre il committente si dichiara espressamente d’accordo a che tutte le comunicazioni, come la traduzione, le fatture e gli avvertimenti, gli vengano inviate in formato elettronico e a che il traduttore possa verificare con mezzi tecnici l’avvenuta ricezione.

7. Recesso/revoca del contratto
Nel caso il cui il committente annulli un incarico, deve essere corrisposto il pagamento del lavoro di traduzione svolto fino al momento della revoca. La revoca deve in tutti i casi essere avanzata in forma scritta. Il traduttore ha facoltà, per una traduzione o un parte di traduzione non eseguita a causa del recesso, di calcolare un forfait per revoca dell’incarico pari al 20% del valore del contratto.

8. Eliminazione dei difetti/Diritti di garanzia
8.1.
Tutti le notifiche di difetti devono essere inoltrate in forma scritta entro trenta (30) giorni dal ricevimento della traduzione, con indicazione delle carenze oggetto del reclamo. Tali carenze devono venir spiegate e documentate dal committente in forma sufficientemente esaustiva. Se il traduttore non riceve alcuna obiezione scritta entro trenta (30) giorni, la traduzione vale come accettata.
8.2.
Il committente deve concedere al traduttore un periodo di tempo congruo per l’eliminazione del difetto. Se il difetto viene risolto entro il termine pattuito, il committente non ha diritto a una riduzione sul prezzo. Se il difetto non viene manifestamente risolto, il committente può richiedere un ribasso (riduzione) o recedere dal contratto (risoluzione del contratto per vizi). In caso di difetti trascurabili non sussiste diritto alla risoluzione del contratto. I diritti di garanzia non autorizzano il committente a trattenere l’intero importo dovuto, ma soltanto una congrua parte di esso.
8.3.
Per traduzioni di testi illeggibili, difficilmente leggibili e/o incomprensibili e per abbreviazioni che non sono state fornite o chiarite all’atto dell‘incarico e per la corretta resa di testi che non sono scritti in caratteri latini, non sussiste responsabilità per eventuali difetti. I numeri vengono riportati esattamente come nel testo di partenza. Per la conversione di valute, numeri, unita di misura ecc. non ci si assume alcuna responsabilità.

9. Onorario/ Base del conteggio
9.1.
L’onorario per la traduzione si basa sulla lunghezza del testo da tradurre, la lingua di arrivo e il grado di difficoltà. L’onorario viene calcolato in base alle parole. Il numero delle parole viene determinato in base al testo di partenza (testo originale del committente). In caso di incarichi di una certa entità si potrà stabilire un prezzo forfettario. Se non espressamente concordato altrimenti, potranno venir inclusi nella fattura modifiche dell’incarico e/o incarichi aggiuntivi a prezzi adeguati.
9.2.
L’onorario per la traduzione deve venir corrisposto senza indugio dopo il ricevimento della fattura.
Il traduttore ha diritto a richiedere un pagamento anticipato o un congruo anticipo.
In caso di ritardo nel pagamento, il committente deve risarcire al traduttore le spese utili e necessarie derivanti dal ritardato pagamento, come p. es. i costi sostenuti per avvertimenti, tentativi di riscossione ed eventuali spese giudiziarie e extragiudiziali per gli avvocati. In caso di ritardato pagamento vengono concordati interessi di mora pari all’8% oltre il tasso di interesse di base per anno, in vigore in quel momento.
La compensazione da parte del committente con crediti in contropartita o pretese di riduzione del prezzo è ammessa solo se il credito è stato stabilito in forza di legge o se è stato espressamente riconosciuto dal traduttore.

10. Riserva di proprietà/Diritti d‘autore
La traduzione resta di proprietà del traduttore fino al pagamento integrale. Fino a quel momento il committente non ha alcun diritto d‘usufrutto.

11. Responsabilità
11.1.
Il traduttore è responsabile in caso di manifesta negligenza e dolo. La responsabilità in caso di negligenza minore sopravviene solo in caso di violazione di obblighi contrattuali fondamentali.
11.2.
Il traduttore, nella misura in cui a ciò non si contrapponga alcuna norma giuridica costrittiva, risponde esclusivamente sino all’ammontare netto della fattura.
11.3.
E’ escluso che il committente ricorra al traduttore per far valere richieste di risarcimento di terzi (diversi dai contraenti). In tutti i casi è esclusa la responsabilità del traduttore per danni generati da difetti e/o mancati guadagni.
11.4.
Il traduttore non risponde della non osservanza di un termine di consegna per ragioni non imputabili a lui; si veda 5.2.
11.5.
Il traduttore non risponde di correzioni della traduzione che sono state apportate dal committente o da terzi.
11.6.
Per traduzioni utilizzate per opere stampate, il traduttore risponde delle carenze sono se gli è stato comunicato lo scopo di utilizzo della traduzione prima dell’assunzione dell‘incarico e se gli è stata sottoposta la bozza di stampa e tutte le versioni, che non dovranno più subire modifiche, e se il traduttore ha fornito l’autorizzazione scritta.
11.7.
Nella trasmissione della traduzione per via elettronica, non ci si assume responsabilità per l’assenza di virus.

12. Subappalti
Il traduttore è autorizzato a subappaltare l’incarico di traduzione. Il contraente resta il traduttore. Il committente si impegna a non avviare rapporti commerciali diretti coi subappaltatori del traduttore per un periodo di 10 mesi dopo la conclusione dell’incarico. Se il committente viola questo accordo si impegna a pagare al traduttore una penale convenzionale di EUR 500 per incarico.

13. Diritto applicabile/Foro competente/Luogo di adempimento/Clausole liberatorie
13.1.
Vale esclusivamente il diritto della repubblica d‘Austria senza norme di rinvio al diritto privato internazionale. Foro competente e luogo di adempimento è la sede della ditta del traduttore. Il committente e il traduttore stabilisco che per tutte le dispute derivanti da questo contratto, incluse le questioni del suo valido adempimento e degli effetti giuridici prodottisi precedentemente e successivamente, l’esclusiva competenza spetta al foro preposto di A-9841 Winklern. Il traduttore ha comunque facoltà di citare il committente presso la propria residenza/sede legale.
13.2.
Nel caso singole disposizioni di questo contratto dovessero essere parzialmente o totalmente inefficaci, nulle o impugnabili, la validità delle altre disposizione non ne sarà intaccata. Una disposizione inefficace andrà sostituita con una efficace che meglio si presta a restituire il senso e lo scopo della disposizione cancellata.
13.3.
Il traduttore si riserva espressamente il diritto di modificare in ogni momento queste CGC.

14.
Disposizioni particolari per i consumatori ai sensi del § 1 KSchG (Legge austriaca per la tutela dei consumatori):
In base al KSchG e al ECG (legge austriaca sull’e-commerce), in caso di contratti a distanza, al consumatore è concesso il diritto di recedere dal contratto entro 7 giorni della stipula dello stesso. Questo tuttavia non si applica al presente contratto, in quanto il traduttore, secondo le esigenze specifiche del cliente, fornisce il servizio immediatamente, oppure inizia a svolgerle la prestazione entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico.